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Rubrica: AVVOCATO AMICO


I DIRITTI DEI PASSEGGERI

mercoledì 20 settembre 2017

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#Ryanair cancella i voli? Caro O’Leary, una buona ragione per volare #Alitalia
“Non sputare in cielo, che in faccia ti torna”

Su questo adagio popolare ho ceduto nel titolo all’irresistibile tentazione di ironizzare sulla compagnia aera famosa al mondo per le pubblicità a farsi scherno delle disavventure altrui.

Se ricordi una di queste pubblicità o se vuoi essere tu a “volare alto” sulle disavventure Ryanair, scrivi pure nei commenti.

Resta comunque il fatto che l’amministratore delegato Michael O’Leary, che voleva fare della nostra compagnia di bandiera “uno spezzatino” per acquistarne la flotta, in pochi giorni vede la sua Ryanair “precipitare”.

Prima l’aereo decollato da Londra Stansted costretto all’atterraggio di emergenza per avere perso una ruota, poi la Corte di Giustizia Europea a favore dei lavoratori del Belgio che potranno rivolgersi ai giudici nazionali nonostante il contratto di diritto irlandese, quindi la società perde valore in borsa ed ora, tra ferie da garantire agli equipaggi e comandanti arruolati altrove, migliaia di voli annullati nei mesi a venire.

Non ci interessa la brand reputation aziendale, bensì il disappunto di tanti passeggeri che, programmate ferie o incontri di lavoro, si trovano a dovere ragionare loro malgrado sul da farsi. Niente panico.

La soluzione è nel Regolamento della Comunità Europea 11/2/04 n.261. In forza di questa "Carta dei diritti del passeggero" la Ryanair dovrà offrire la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto o il riavviamento verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili, ciò non appena possibile o in una data successiva di gradimento del passeggero.

Vi è inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria: 250 euro per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri; 400 euro per quelle comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro per le altre.

Tale diritto però viene meno se direttamente da Ryanair – e non altri e ciò a prescindere da come sia stato acquistato il biglietto aereo (es. online, tour operator ecc.) -, arriva al passeggero l’informazione della cancellazione almeno 2 settimane prima del volo.

Stessa cosa se l’informazione di annullamento arriva entro le 2 settimane o entro la settimana antecedente il volo programmato, se questa si accompagna con offerta di volo alternativo, che differisca da quello disdettato anticipando di 2 o 1 ora la partenza e/o posticipando di 4 o 2 ore l’arrivo.

Inadempiente Ryanair, l’iter procedurale da seguire in crescendo sarà il seguente:

reclamo alla compagnia aerea allegando copia del biglietto;
reclamo in Italia all’#ENAC (ente nazionale per l’aviazione civile), che potrà elevare una sanzione amministrativa da 10 a 50 mila euro;
azione risarcitoria innanzi al giudice civile nel termine di prescrizione di cui all’art.2951 c.c. (di regola 1 anno).

Quindi massima attenzione ad ogni possibile comunicazione e come recita lo spot:
“Ryanair! voli low cost, senza pensieri !”



 



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