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Rubrica: AVVOCATO AMICO


UN CASO DI VILOLENZA SU MINORE

sabato 9 settembre 2017

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#Violenza #sessuale a danno di #minore #disabile : all’uomo basta confessare per evitare il carcere. Accade a Reggio Emilia in questi giorni.

E’ il 10 luglio scorso quando un minore di 13 anni, disabile per deficit cognitivi, viene attirato in campagna con la scusa di un giro in bicicletta dal vicino di casa di 21 anni, che lo stupra e poi cerca di persuaderlo a non raccontare nulla ai genitori.

Ma il bambino racconta, il padre chiama subito al telefono il giovane, che nega ed allora i genitori si recano a casa del vicino, che pressato cede e confessa loro il reato.

L’esame medico conferma la violenza subita.

Lo stupratore rinnova poi la confessione innanzi alle Autorità, asserendo però che il minore disabile era consenziente al rapporto sessuale.

Il Pubblico Ministero chiede la custodia cautelare in carcere, ma il Giudice per le Indagini Preliminari dispone gli arresti domiciliari.

Accade però che chi ospita l’indagato confesso, scoperto l’accaduto, non lo vuole più in casa e lo allontana.

L’indagato così non ha più un domicilio, quindi il PM rinnova la richiesta di custodia cautelare in carcere, ma il GIP accoglie la richiesta della difesa. Obbligo di firma alle 9 e alle 18 presso la caserma dei Carabinieri; divieto di avvicinamento a meno di duecento metri al bambino e a qualsiasi luogo da lui frequentato, senza braccialetto elettronico; divieto di espatrio essendo il reo confesso un pakistano richiedente asilo con permesso di soggiorno di sei mesi in scadenza.

La coscienza di ognuno si indigna, nella considerazione, che è anche precisa norma di legge, per la quale ogni misura cautelare limitativa della libertà personale “deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata”.

A prescindere che vi sia stato o meno abuso dello stato di inferiorità psicofisica della vittima, è certo un fatto: la persona offesa è minore di anni 13. Siamo quindi in presenza del reato di violenza sessuale aggravata su infoquattordicenne.

Fosse pure vero e provato il consenso della vittima al rapporto sessuale, sempre di reato si tratta: atti sessuali con minorenne, fattispecie punita con la stessa pena della violenza sessuale non aggravata.

In astratto il consenso potrebbe pure portare a qualificare il reato come di “minore gravità”, con conseguente abbattimento della pena, ma ciò appare in verità assai difficile.

Il giudice dovrà infatti scendere nel concreto della vicenda e compiere “una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età” (cfr. Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 31 marzo 2017 n. 16443).

Certo le misure cautelari non possono servire a scontare anticipatamente la pena di una probabile condanna e diamo pure per buona la volontà collaborativa di chi confessa la propria responsabilità, ma qualcosa davvero non torna nella decisione del Giudice.

Presenti i gravi indizi di colpevolezza, che si ravvisano nell’accertamento medico dello stupro e nella confessione del crimine, le esigenze cautelari ci sono?

Non il rischio di inquinamento delle prove, ma il pericolo concreto di reiterazione del reato pretende attenzione.

Il giovane si sarà pure detto pentito e consapevole del crimine commesso, ma resta il fatto che egli, dopo avere approfittato di un disabile di 13 anni, ha tentato di persuaderlo a mantenere il segreto, dimostrando con ciò che vi erano ben altri intendimenti in animo di chi non è stato capace di contenere il proprio istinto sessuale.

Comunque di certo uno straniero senza lavoro, senza dimora e con permesso di soggiorno in scadenza, non può non dirsi a rischio concreto di fuga. Insomma sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, mancando prove contrarie, deve presumersi che l’unica misura cautelare adeguata sia quella della custodia cautelare in carcere e non altre (cfr. Cassazione penale, Sezione III, sentenza 4 maggio 2016 n.18495, Cassazione penale, Sezione III, sentenza 10 dicembre 2013 n. 1488). Pertanto la Procura di certo impugnerà la decisione del GIP innanzi al Tribunale del Riesame e rinnoverà la richiesta di custodia cautelare in carcere, ma nel frattempo cosa accadrà?



 



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