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LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

LO STESSO AMORE, GLI STESSI DIRITTI

Dibattito
martedì 17 maggio 2016 di Michele Penza

Argomenti: Attualità
Argomenti: Opinioni, riflessioni


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Con piacere abbiamo ricevuto e subito publicato questo intervento.

La redazione

Non si può negare che nelle constatazioni dell’Avv. Agostini possa apparire qualche elemento di verità. Chi è totalmente “analfabeto” in materia di diritto come me, quanto e più di Totò Riina, nemmeno ci prova ad avventurarsi sul terreno paludoso dei tecnicismi e dei cavilli giuridici. Mi consenta però l’Avvocato di esprimere qualche osservazioni di carattere generale alle sue note.

Dato per scontato che questa, come del resto tante altre leggi che in Parlamento vengono oggi discusse ed approvate possa essere mal formulata sia per sciatteria degli estensori sia per scarsa capacità dei promotori, sembra a me che il numero inusitato di tipologie di coppia che dalla stessa legge possano scaturire di cui fa cenno un po’ ironicamente l’Avvocato, non sia poi molto superiore a quello esistente allo statu quo.

A questo proposito si propone una semplice soluzione per eliminarne almeno un tipo e l’Avv. ci darebbe una mano suggerendola ai suoi clienti: non potrebbe chi intende dar vita ad una relazione di coppia ed esercitare i diritti che da essa derivano prendersi almeno il disturbo di andarsi a registrare al Comune? Semplificherebbe le cose a sé stesso ed agli altri Il cittadino non può parlare sempre e solo di diritti aspettando che lo stato gli porti il caffè a letto.

Per quanto riguarda diverse altre osservazioni relative alle contraddizioni deplorate dall’articolista mi sembra che il punto di vista centrale da cui derivano varie altre conseguenze debba focalizzarsi sul concetto di famiglia su cui ruotano tante altre derivazioni. E’ qui che dissento dall’Avvocato. Secondo me la filosofia della legge in oggetto presuppone che, nominalismi a parte, tutte le convivenze, legali o di fatto, possano determinare la costruzione di un impianto famigliare.

Ciò che differenzia il matrimonio da altre forme di unione è la presenza di un impegno formale ed ufficiale. Senza quello su cosa potrebbe reggersi giuridicamente l’obbligo di fedeltà, alla collaborazione ed alla convivenza e in definitiva a tutti quegli altri eventuali per cui ‘carta canta’ al momento in cui venga meno la libera volontà dei componenti di aderirvi?

Io le contraddizioni che l’Avvocato menziona non le condivido per questa semplice ragione, e trovo che, per raffazzonata che possa sembrare, frutto qual è di una vera e propria colluttazione violenta tra le fazioni contrarie, questa legge rappresenti comunque un passo avanti nel cammino di questo paese.

Suvvia, avvocato Agostini, ne convenga anche Lei!

Michele Penza